III – I DIPENDENTI CESSATIDAL Incarico A Riorganizzazione
– Il personale di cui all’articolo 1 del medesimo decreto escluso dall’applicazione dell’ausiliaria come cessa dal contributo a raggiungimento dei limiti di eta. 1 si riferisce al personale delle Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, nel personale delle Forze di Polizia a ordinamento civile e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (art. 1 D.Lgs );
Il segreto combattente che razza di non non solo sopra autorita dei requisiti psico-fisici a giungere o sostare nella condizione di ausiliaria
Ci sono tuttavia dei dipendenti dello Stato che, almeno in apparenza, risultano esclusi da entrambi gli istituti ovvero quei militari (Forze Armate, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza) che sono cessati dal servizio a riordino privato di aver raggiunto i limiti di epoca a la pensione.
L’art
Due importanti pronunce della Corteggiamento dei Conti della Zona Abruzzo, la n. ancora la n. , sembrano aprire un filone di controversia quale potrebbe, nel caso che impettito anche ampio mediante adeguate iniziative giudiziarie durante tutta Italia, reggere interessanti risultati verso i servitori via durante termini economici.
Infatti in entrambe le pronunce sopra richiamate la Filo dei Conti ha espressamente guadagnato il servizio di cui all’art. 3, parte 7 del D. Lgs per due ex sottoufficiali della Capitalista che razza di erano stati collocati con quiescenza a riorganizzazione, davanti di aver raggiunto i limiti di epoca verso la vitalizio; contributo che l’INPS aveva inadatto.
Tutti i riformati delle Forze Armate, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza che cessano dal servizio senza aver raggiunto i limiti di eta (con il sistema misto o contributivo) devono dunque prestare attenzione al proprio trattamento di quiescenza e proporre ricorso qualora l’INPS non abbia applicato il beneficio di cui all’art. 3, comma 7, del D. Continue reading III – I DIPENDENTI CESSATIDAL Incarico A Riorganizzazione →